Descrizione
ORDINANZA N. 09 DEL 28/12/2022
DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI.
IL SINDACO
Preso atto che, che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine, da parte di privati, nel periodo ricompreso tra il Santo Natale e l’Epifania, di enfatizzare i festeggiamenti con il lancio di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere;
Considerato:
- la reale possibilità di causare incendi con l’uso di razzi e mortaretti, specie nelle antiche abitazioni in legno ove sono presenti fienili, cataste di legna ecc..;
- che ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che, a causa di questa usanza, subiscono infortuni di varia entità e gravità;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
Inoltre il Comune di Rassa è inserito all’interno di ZPS - ALTA VALSESIA E VALLI OTRO, VOGNA, GRONDA, ARTOGNA E SORBA
Viste le vigenti norme in materia;
Visto l’art. 703 del Codice Penale che prevede che chiunque, senza licenza dell’Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda inoltre se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese;
Vista la determinazione del Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi (AIB) della Regione Piemonte;
Preso atto che hai sensi dell’art. 650 del C.P. l’inosservanza di un provvedimento legalmente emesso dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € duecentosei/58;
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.;
Ritenuta l’urgenza di adottare il presente provvedimento;
Assunti i poteri derivategli dall’art. 54 del DLgs. del 18.08.2000, n. 267
ORDINA
L’assoluto divieto di lancio di razzi, mortaretti, petardi, lanterne cinesi, spari con armi da fuoco, ed altri elementi esplosivi assimilabili, nonché l’accensione di falò su tutto il territorio comunale limitatamente nei giorni dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2023
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 precisato dall’art. 7 T.U.E.L. 267/00;
I trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi del sopraccitato art. 650 del C.P. per inosservanza dei provvedimenti legalmente adottati.
Le Forze dell’Ordine, i membri del Distaccamento dei VV.FF. sono incaricati di controllare l’osservanza della presente.
DISPONE
La pubblicazione e affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e in tutti gli spazi idonei attrezzati.;
L’invio di copia al Comando Carabinieri di Scopa (VC);
L’invio di copia al distaccamento Polizia Stradale di Varallo (VC);
la trasmissione al distaccamento VV.FF di Varallo (VC);
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità perviste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO DI FUOCHI D’ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI.
IL SINDACO
Preso atto che, che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine, da parte di privati, nel periodo ricompreso tra il Santo Natale e l’Epifania, di enfatizzare i festeggiamenti con il lancio di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere;
Considerato:
- la reale possibilità di causare incendi con l’uso di razzi e mortaretti, specie nelle antiche abitazioni in legno ove sono presenti fienili, cataste di legna ecc..;
- che ogni anno, a livello nazionale, sono numerose le persone che, a causa di questa usanza, subiscono infortuni di varia entità e gravità;
- che esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che l’esplosione di tali prodotti può provocare notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali;
Inoltre il Comune di Rassa è inserito all’interno di ZPS - ALTA VALSESIA E VALLI OTRO, VOGNA, GRONDA, ARTOGNA E SORBA
Viste le vigenti norme in materia;
Visto l’art. 703 del Codice Penale che prevede che chiunque, senza licenza dell’Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda inoltre se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese;
Vista la determinazione del Settore Protezione Civile e sistema anti incendi boschivi (AIB) della Regione Piemonte;
Preso atto che hai sensi dell’art. 650 del C.P. l’inosservanza di un provvedimento legalmente emesso dall’autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € duecentosei/58;
Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773 e s.m.i.;
Ritenuta l’urgenza di adottare il presente provvedimento;
Assunti i poteri derivategli dall’art. 54 del DLgs. del 18.08.2000, n. 267
ORDINA
L’assoluto divieto di lancio di razzi, mortaretti, petardi, lanterne cinesi, spari con armi da fuoco, ed altri elementi esplosivi assimilabili, nonché l’accensione di falò su tutto il territorio comunale limitatamente nei giorni dalla data odierna e fino al 15 gennaio 2023
Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative da leggi e regolamenti per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, che comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 precisato dall’art. 7 T.U.E.L. 267/00;
I trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati all’Autorità Giudiziaria ai sensi del sopraccitato art. 650 del C.P. per inosservanza dei provvedimenti legalmente adottati.
Le Forze dell’Ordine, i membri del Distaccamento dei VV.FF. sono incaricati di controllare l’osservanza della presente.
DISPONE
La pubblicazione e affissione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e in tutti gli spazi idonei attrezzati.;
L’invio di copia al Comando Carabinieri di Scopa (VC);
L’invio di copia al distaccamento Polizia Stradale di Varallo (VC);
la trasmissione al distaccamento VV.FF di Varallo (VC);
AVVERTE
Contro la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.1034, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dalla comunicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità perviste dal D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.
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Ultimo aggiornamento pagina: 05/02/2023 15:31:40