Stato di massima pericolosità per incendi boschivi

Lo stato di massima pericolosità incendi boschivi viene dichiarato tramite determinazione del Settore regionale competente in materia, ai sensi della L.r. 15/2018 art 4. Per la prevenzione degli incendi si ricorda che è fondamentale prestare la...
Data:

18 gennaio 2022

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Lo stato di massima pericolosità incendi boschivi viene dichiarato tramite determinazione del Settore regionale competente in materia, ai sensi della L.r. 15/2018 art 4.

Per la prevenzione degli incendi si ricorda che è fondamentale prestare la dovuta attenzione e il rispetto delle regole richiamate nel provvedimento.

I divieti
Nei periodi di massima pericolosità sono infatti vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio.

Le violazioni dei divieti e l’inosservanza delle prescrizioni, durante il periodo di massima pericolosità incendi boschivi comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa statale L. 353/2000.

Le segnalazioni
Tutti i cittadini possono difendere il territorio in caso di incendio segnalando tempestivamente al numero unico di emergenza 112 anche le prime avvisaglie di un possibile incendio boschivo.

Fornendo informazioni il più possibile precise si contribuisce in modo determinante nel limitare i danni all’ambiente, consentendo a chi dovrà operare sul fuoco di intervenire con tempestività, prima che l’incendio aumenti di forza e di capacità distruttiva.

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Ultimo aggiornamento pagina: 07/03/2022 14:01:45

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